INDICE
§ 1. L’obbligo di fatturazione elettronica.
§ 2. La predisposizione della fattura.
§ 3. L’invio della fattura.
§ 4. L’accettazione della fattura.
§ 5. La conservazione della fattura.
§ 6. Le fatture elettroniche ricevute.

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Abilitare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali è possibile accedere tramite SPID o con il proprio dispositivo di firma digitale.
Il sito Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate è raggiungibile a questo indirizzo.

§ 1. L’obbligo di fatturazione elettronica.

Gli avvocati residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano hanno l’obbligo di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione (L. n. 244/2007, art. 1, co. 209 e ss.) ed ai soggetti privati (L. n. 205/2017, art. 1, co. 909 e ss.).

Dal 1* luglio 2022, anche gli avvocati aderenti al regime agevolato dei contribuenti cc.dd. minimi (L. n. 111/2011) e dei forfettari (L. n. 190/2014) con un reddito 2021 maggiore di € 25mila, hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica ai clienti privati, e non solo nei confronti della P.A.

§ 2. La predisposizione della fattura.

La fattura deve essere predisposta in un file di formato XML, quindi trasmessa al Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, che infine provvede a consegnarla al destinatario.

§ 2.1 Il contenuto del file

Il file deve rispettare lo schema xml ministeriale.

Oltre ai dati della fattura tradizionale, la fattura elettronica deve altresì riportare il codice destinatario, ovvero:

  • se P.A.: il CUU (Codice Unico Ufficio), reperibile nel registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)
  • se soggetto privato italiano:
    • se titolare di partita IVA: lo SDI o la PEC
    • se privo di partita IVA: 7 zeri (0000000)
  • se soggetto estero: 7 x (XXXXXXX)

§ 2.2 Il nome del file

Il nome del file deve avere il seguente formato (FONTE):

  • il Codice Paese individua la Nazione dell’avvocato che emette la fattura (nel ns. caso, IT)
  • l’Identificativo univoco del Trasmittente è il codice fiscale dell’avvocato che emette la fattura (ad es., RDUJRJ72C21L452F)
  • underscore (“_”)
  • il Progressivo univoco del file consiste in una stringa alfanumerica lunga al massimo 5 caratteri, che identifica in modo univoco il file della fattura, indipendente dal numero della fattura stessa.

Nell’esempio fatto:
ITRDUJRJ72C21L452F _00001.xml
ITRDUJRJ72C21L452F _00001.xml.p7m

Gestiolex è in grado di suggerire il numero progressivo della fattura elettronica.

§ 2.3 Il software per la redazione della fattura

Gestiolex è in grado di generare il file xml della fattura elettronica secondo le specifiche tecniche.

In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti software dell’Agenzia delle Entrate:

§ 2.4 La sottoscrizione digitale del file da inviare

Nel caso di fatture emesse nei confronti di P.A., il file xml deve essere previamente sottoscritto con firma digitale CadES (formato “.xml.p7m”) o XAdES (formato “.xml”).

§ 2.5 Il controllo preliminare del file da inviare

Prima della trasmissione allo SDI, è possibile controllare il file xml tramite questo servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previo login.

Il controllo online verifica la conformità della fattura xml rispetto alle specifiche nonché l’esistenza in anagrafe tributaria dei codici fiscali e delle partite IVA ma non controlla eventuali duplicati del numero di documento o del progressivo di invio.

§ 3. L’invio della fattura.

La fattura deve essere trasmessa al Sistema di interscambio (SDI) via PEC o FTP:

  • nel primo caso, il file (dimensione massima: 5 MB) deve essere spedito a mezzo PEC all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (dopo il primo invio l’Agenzia delle Entrate Ti comunicherà l’indirizzo email definitivo); oggetto e corpo della PEC è a discrezione del mittente
  • nel secondo caso, il file (dimensione massima: 30 MB) deve essere caricato tramite l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate, previo login.

§ 4. L’accettazione della fattura.

Una volta ricevuto il file della fattura, il SDI gli assegna un identificativo e verifica:

– nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
– dimensioni del file;
– integrità del documento;
– autenticità del certificato di firma;
– conformità del formato fattura;
– coerenza e validità del contenuto della fattura;
– unicità della fattura;
– recapitabilità della fattura.

Nel caso di: a) controlli con esito negativo, il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica di scarto; b) controlli con esito positivo, il SDI invia al soggetto trasmittente una notifica di accettazione e trasmette la fattura elettronica al destinatario depositandogliela nel proprio cassetto fiscale.

Le notifiche di accettazione o scarto sono in formato xml e possono essere visualizzate con questa applicazione.

§ 5. La conservazione della fattura.

La conservazione a norma delle fatture elettroniche può essere effettuata tramite l’omonimo servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, raggiungibile a questo indirizzo, previo login.

§ 6. Le fatture elettroniche ricevute.

Tutte le fatture elettroniche (nonché le note di variazione) emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio sono accessibili attraverso il Servizio “Consultazione” del sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

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Per approfondimenti, consulta https://www.fatturapa.gov.it/ e le FAQ del CNF

La fatturazione elettronica dell’avvocato – Guida essenziale