• Anno 2024
  • L’anno 2024 non appartiene ad alcun triennio formativo.
    Il numero minimo di crediti formativi è 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie
  • I crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%)

  • Anno 2023
  1. L’anno 2023 non appartiene ad alcun triennio formativo.
  2. Il numero minimo di crediti formativi è 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie
  3. I crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%)
  • Anno 2022
  1. L’anno 2022 non appartiene ad alcun triennio formativo.
  2. Il numero minimo di crediti formativi è 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie
  3. I crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%)
  • Anno 2021
  1. L’anno 2021 non appartiene ad alcun triennio formativo.
  2. Il numero minimo di crediti formativi è 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie
  3. I crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%)
  • Anno 2020
  1. L’anno 2020 non appartiene ad alcun triennio formativo.
  2. Il numero minimo di crediti formativi è 5, di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie (anziché 15, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie)
  3. I crediti formativi possono essere conseguiti anche tutti con modalità FAD (anziché al massimo il 40%).
  4. I crediti acquisiti in esubero rispetto ai 5 obbligatori, anche se tutti conseguiti in modalità FAD, possono essere utilizzati per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio formativo precedente nonché imputati al 2021 ovvero al triennio successivo, inoltrando apposita richiesta al COA di appartenenza.
  5. I crediti formativi acquisiti entro il 28/2/2021 possono essere imputati al 2020 (delibera COA Modena del 29/1/2021, limitatamente ai propri iscritti)

Nota bene:
La possibilità di regolarizzare il triennio formativo precedente utilizzando i crediti del 2020 in esubero rispetto a 5 minimi, non rileva ai fini dell’inserimento e della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, per i quali rimane invariato il requisito di regolare adempimento dell’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta.

  • Accreditamento

Fino al 31/12/2023, gli eventi FAD possono essere accreditati anche dai COA e proprie Fondazioni, a condizione che:

  1. si tratti di eventi FAD organizzati (o co-organizzati) dai COA stessi;
  2. i COA adottino strumenti di controllo idonei a verificare l’identità dei partecipanti all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine nonché la partecipazione “continua ed effettiva” per una durata non inferiore all’80% della durata dell’evento stesso.
  • Fonti

Sezione CNF dedicata alla Formazione

  1. Reg. CNF n. 6/2014
  2. Nota tecnica CNF per i FAD
  3. Delibera CNF n. 168/2020 e relative F.A.Q. Formazione continua
  4. Delibera CNF n. 193/2020
  5. Delibera CNF n. 280/2020
  6. Delibera CNF n. 310/2020
  7. Delibera CNF n. 513/2021
  8. Delibera CNF n. 716 del 16 dicembre 2022

CNF: le nuove regole della formazione professionale per gli avvocati